Statuto dell’asociazione

Statuto dell’Associazione Amici di Neresheim ODV approvato nell’Assemblea dei Soci del giorno 13 maggio 2019.

STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“ASSOCIAZIONE AMICI DI NERESHEIM ODV”

gemellaggi e relazioni internazionali

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed
integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:
“ASSOCIAZIONE AMICI DI NERESHEIM ODV”, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo
(Ra) in Via Mazzini 120.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta
modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 – Scopi e attività

L’Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle
prestazioni dei volontari.
In particolare l’associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel
seguente ambito:

  1. Interventi di tutela del patrimonio culurale e del passaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive e modificazioni
  2. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
  3. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
  4. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
  5. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
    In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:
    • favorire lo scambio tra studenti e giovani in generale, per incentivare l’approfondimento
    • reciproco della lingua , della cultura e promuovere soprattutto la cultura della pace fra i popoli;
    • -favorire lo scambio di esperienze di gruppi, associazioni culturali e di volontariato, per un
    • arricchimento ed uno sviluppo reciproco;
    • sostegno ai bambini di Chernobyl e adozioni a distanza;
    • aiuto per famiglie e popolazioni che versano in situazioni di disagio o emarginazione sociale;
    • svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel
    • rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla
    • realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in
prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo
Settore.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e
strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria
attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche
    finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell’ambito dei fini
    statutari;
  4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
    di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
    comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste,
    sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati
durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in
materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo
o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione
dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Nell’ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura
strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di
perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi
doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e
strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’associazione si
propone.
Possono essere soci sia persone fisiche.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone
fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e
ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi
avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta;
l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima
assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata
dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
  • per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere
all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di
proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci
che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea
che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il
Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli
associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli
  • organi associativi;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
  • lucro, anche indiretto;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole
  • dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo);
  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel
rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e
all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’organo di amministrazione.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota
associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi
rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere
più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno
due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente
ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da
recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato
per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o
scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli
associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli
associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire
una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la
deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del
Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti
dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono
rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade
dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente
successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra
i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che
rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l’Assemblea deve provvedere alla
nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall’art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in
assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per via informatica, 7
giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito
se risultano presenti tutti i consiglieri.
Di regola è convocato ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo
ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto
favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando
sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e
coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato
dall’organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al
Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’eventuale Organo di Controllo e, in casi
eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente
convocare l’Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti ( FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da
3 membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta
in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione
dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello
Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e
predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 12 – Organo di Controllo ( FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L’Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
  • amministrazione;
  • Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato
  • della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e
di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni
sociali o su determinati affari.

Art. 13 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio
verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre
norme di legge vigenti in materia.

https://amicidineresheim.altervista.org/wp-content/uploads/2022/09/STATUTOASSOCIAZIONEAMICIDINERESHEIMODV.pdf